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Scambio di informazioni - il Parlamento Svizzero pone le regole

La trasparenza e la cooperazione internazionale in materia fiscale è stata perseguita in ambito Ocse come mission fondamentale del terzo millennio. L’obiettivo è stato raggiunto coinvolgendo oltre 150 Stati che hanno aderito ai modelli di accordi internazionali predisposti dall’Ocse attraverso scambi su richiesta (Eoir, Exchange information on request) e automatici (Aeoi, Automatic exchange of information). Tra gli accordi bilaterali rientrano quelli contro la doppia imposizione (Dtc, Double tax convention) e sullo scambio di informazioni tra amministrazioni finanziarie (Tiea, Tax information exchange agreement). In ambito DTC le informazioni vengono scambiate dopo richieste singole o di gruppo effettuate da un Paese all’altro firmatario dell’accordo. Nel caso di scambio automatico, gli Stati hanno aderito al Crs (Common reporting standard), modello di accordo multilaterale che prevede standard comuni di catalogazione delle informazioni sui conti correnti detenuto dai contribuenti all’estero (nome, cognome, stato di residenza, codice fiscale e giacenza media annuale del conto). Questi dati vengono scambiati automaticamente attraverso flussi informatici che partono da ogni Paese firmatario nei confronti di tutte le altre giurisdizioni aderenti.

Lo scambio è iniziato, per i Paesi early adopters, il 30 settembre 2017 (scambio di dati del 2016); per gli altri Paesi la raccolta dati è iniziata quest’anno e lo scambio avverrà nel 2018. Altri Paesi hanno comunicato la loro adesione a partire dal 2019/2020.

Premesso quanto sopra, il Parlamento svizzero si appresta a votare le “regole del gioco” e chi si aspettava un approccio molto “permissivo” avrà probabilmente brutte sorprese. L’impostazione che il Parlamento intende dare è, al contrario, molto stringente per quanto al rilascio delle informazioni riguardanti i residenti esteri con conti e investimenti presso istituti elvetici. Le banche avranno infatti l’obbligo di notificare preventivamente ai correntisti i dati oggetto di scambio automatico verso le autorità fiscali estere. I titolari dei conti potranno quindi chiedere, ove la richiesta fosse fondata, la rettifica dei dati da comunicare al Fisco estero. In caso di mancato accordo, il contribuente potrà sottoporre la sua richiesta al tribunale civile, con facoltà di ricorso, differendo pertanto almeno di un paio di anni la data della trasmissione effettiva all’estero delle informazioni.

Inoltre, il Parlamento svizzero ha previsto a carico del governo l’obbligo di rendicontare annualmente l’utilizzo da parte dei Paesi stranieri dei dati trasmessi dal fisco svizzero.

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